(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 24 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari e dell'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale, mediante il sostegno dell'attivita' di associazioni a larga base rappresentativa, costituite per atto pubblico e la cui attivita' riguardante la didattica musicale risulti dai rispettivi statuti. 2. L'intervento della Regione e' finalizzato in particolare a: a) incentivare, soprattutto tra i giovani, la conoscenza e la pratica musicale; b) promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dei corsi, dei maestri direttori di banda e dei complessi corali; c) favorire il recupero e promuovere la conoscenza della tradizione musicale veneta a carattere popolare.