(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27
                         del 24 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  del Veneto, in attuazione dei principi statutari e
dell'art.  49  del  D.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  promuove  la
diffusione  della  cultura  musicale  di  tipo  bandistico  e corale,
mediante il sostegno dell'attivita'  di  associazioni  a  larga  base
rappresentativa,  costituite  per  atto  pubblico  e la cui attivita'
riguardante la didattica musicale risulti dai rispettivi statuti.
  2. L'intervento della Regione e' finalizzato in particolare a:
   a)  incentivare,  soprattutto  tra  i  giovani, la conoscenza e la
pratica musicale;
   b) promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti  dei  corsi,
dei maestri direttori di banda e dei complessi corali;
   c)   favorire   il  recupero  e  promuovere  la  conoscenza  della
tradizione musicale veneta a carattere popolare.